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Storia delle Commissioni Tributarie: Evoluzione e Competenze, Study notes of Commercial Law

breve descrizione delle commissioni tributarie

Typology: Study notes

2022/2023

Uploaded on 11/13/2023

.20113
.20113 🇬🇧

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STORIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Le commissioni tributarie sono degli organi giurisdizionali.
Inizialmente operavano solo sulle imposte dirette (legge n. 1836/1864). Vi
erano:
- Commissioni di 1° grado (dette comunali) avevano un ruolo attivo
nell’accertamento dell’imposta poiché erano coloro che la
determinavano l’effettivo reddito tassabile
- Commissioni di 2° grado (dette provinciali)
- Si poteva poi fare successivamente ricorso ad altri organi
giurisdizionali
Dalla riforma del 1936 operano anche parzialmente sulle imposte indirette,
prima ad esclusiva competenza dei giudici ordinari. Quindi, il contenzioso
tributario si articolava in 6 gradi (3 davanti alle Commissioni e 3 davanti al
giudice ordinario).
*Solo i giudici ordinari però si occupavano delle questioni di diritto e quelle di
merito (diverse da quelle di semplice estimazione).
D.P.R. n. 636 del 1972 REVISIONE COMPLETA
Si riordinano le Commissioni suddivise in:
- Commissioni tributarie di 1° grado
- Commissioni tributarie di 2° grado
- Commissione tributaria centrale
Le commissioni di occupano di:
- Imposte dirette e indirette
- Controversie che riguardano intestazione, delimitazione,
estensione, classamento dei terreni e ripartizione della stima
di una stessa particella
- Controversie che riguardano consistenza, classamento delle
unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale
_______________________________________________________________
Con la legge della delega al Governo del 1991, vengono nuovamente riordinate
le Commissioni in:
1. Commissioni tributarie provinciali, con sede nel capoluogo di ogni
provincia
2. Commissioni tributarie regionali, con sede nel capoluogo di ogni
regione dopo la sua sentenza si può fare ricorso alla Cassazione
Tali commissioni tributarie si occupano di controversie per tribuni di ogni
genere e specie (“comunque denominati”): regionali, provinciali, comunali,
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STORIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Le commissioni tributarie sono degli organi giurisdizionali. Inizialmente operavano solo sulle imposte dirette (legge n. 1836/1864). Vi erano:

  • Commissioni di 1° grado (dette comunali) avevano un ruolo attivo nell’accertamento dell’imposta poiché erano coloro che la determinavano l’effettivo reddito tassabile
  • Commissioni di 2° grado (dette provinciali)
  • Si poteva poi fare successivamente ricorso ad altri organi giurisdizionali Dalla riforma del 1936 operano anche parzialmente sulle imposte indirette, prima ad esclusiva competenza dei giudici ordinari. Quindi, il contenzioso tributario si articolava in 6 gradi (3 davanti alle Commissioni e 3 davanti al giudice ordinario). *Solo i giudici ordinari però si occupavano delle questioni di diritto e quelle di merito (diverse da quelle di semplice estimazione). D.P.R. n. 636 del 1972 REVISIONE COMPLETA  Si riordinano le Commissioni suddivise in:
  • Commissioni tributarie di 1° grado
  • Commissioni tributarie di 2° grado
  • Commissione tributaria centrale  Le commissioni di occupano di:
  • Imposte dirette e indirette
  • Controversie che riguardano intestazione, delimitazione, estensione, classamento dei terreni e ripartizione della stima di una stessa particella
  • Controversie che riguardano consistenza, classamento delle unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale

Con la legge della delega al Governo del 1991, vengono nuovamente riordinate le Commissioni in:

  1. Commissioni tributarie provinciali , con sede nel capoluogo di ogni provincia
  2. Commissioni tributarie regionali , con sede nel capoluogo di ogni regione dopo la sua sentenza si può fare ricorso alla Cassazione Tali commissioni tributarie si occupano di controversie per tribuni di ogni genere e specie ( “comunque denominati” ): regionali, provinciali, comunali,

per la Sanità, sovrimposte, addizionali, sanzioni amministrative, interessi. Dal 2006 sono stati aggiunti anche l’scrizione di ipoteca sugli immobili e il fermo di beni mobili registrati. *sono escluse quindi le controversie degli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. IL PROBLEMA DELL’INCONSTITUZIONALITA’ La corte costituzionale è intervenuta per definire la natura giuridica delle commissioni tributarie e per risolvere dei problemi di incostituzionalità, in particolare aver tolto al giudice ordinario la giurisdizione delle controversie dell’estimazione dei redditi e dei valori imponibili (in contrasto con diversi articoli della Costituzione). In realtà il problema della costituzionalità legata alla natura giuridica delle Commissioni dopo un acceso dibattito tra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione, le commissioni tributarie vengono considerate a tutti gli effetti organi speciali di giurisdizione mantenendo struttura, funzioni e finalità tipiche degli organi giurisdizionali quindi la questione di costituzionalità era infondata. LE MATERIE DI COMPETENZA 2 sentenze della Corte Costituzionale che chiariscono le materie di competenza delle commissioni tributarie:

  1. Le commissioni tributarie sono competenti soltanto sui TRIBUTI, ogni controversia che non ha natura tributaria non è di competenza delle commissioni tributarie questo errore può avvenire a causa dell’erronea qualificazione di “tributaria” ad una certa materia (es. sono state definite erroneamente tributarie le prestazioni patrimoniali imposte) ovviamente ogni controversia ritenuta non tributaria e affidata ad un giudice della commissione tributaria va ritenuta illegittima. “ l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali”
  2. Sono considerate materie tributarie le sanzioni fatte da uffici finanziari in sunto queste 2 sentenze vogliono ridurre l’estensione della giustizia tributaria, che il legislatore aveva ampliato per semplificare al cittadino delle procedure, senza stare a chiedersi se le prestazioni patrimoniali fossero imposte, tasse, contributi o canoni. Oggi invece dobbiamo stabilire se la controversia ha o meno natura tributaria e per farlo dobbiamo considerare:  Doverosità (obbligo) della prestazione  Collegamento della prestazione alla pubblica spesa  Riferimento della prestazione ad un presupposto economicamente rilevante  Principio della ragionevolezza